Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

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D.P.R. 26/11/2007 n. 233

2. Il Direttore generale, in particolare:

a) provvede ai servizi generali della sede centrale del Ministero;

b) cura, d'intesa con le direzioni generali competenti, la formazione e l'aggiornamento professionale del personale del Ministero, anche in materia di conoscenza e uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, a tal fine predisponendo gli appositi piani di formazione di cui all'articolo 7-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, e successive modificazioni;

c) provvede all'allocazione delle risorse umane ed alla mobilitą nazionale delle medesime tra le diverse direzioni generali, sia centrali che periferiche, anche su proposta dei relativi dirigenti;

d) esercita, secondo gli indirizzi impartiti dal Ministro, i diritti dell'azionista sulla societą Ales S.p.a.;

e) dispone rilevazioni ed elaborazioni statistiche pertinenti all'attivitą del Ministero, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 6 settembre 1989 n. 322, e successive modificazioni;

f) coordina i sistemi informativi del Ministero, ai sensi del decreto legislativo 12 febbraio 1993 n. 39, e successive modificazioni, dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300, successive modificazioni, dell'articolo 78 del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, e successive modificazioni;

g) svolge i compiti di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, e successive modificazioni;

h) svolge le attivitą relative alla lista del patrimonio mondiale dell'UNE- SCO;

i) rappresenta il Ministero in organismi e azioni europee e internazionali nel campo della digitalizzazione e delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;

l) cura il coordinamento nazionale nel campo dei sistemi informativi, della digitalizzazione, dei censimenti di collezioni digitali, dei servizi per l'accesso on-line (siti web, portali) nonchč la identificazione di centri di competenza, anche attraverso l'emanazione di raccomandazioni, linee guida, standard, raccolta e analisi di buone pratiche, statistiche, studi, rapporti.

3. La Direzione generale per l'organizzazione, l'innovazione, la formazione, la qualificazione professionale e le relazioni sindacali costituisce centro di responsabilitą amministrativa ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997 n. 279, e successive modificazioni.

4. La Direzione generale per l'organizzazione, l'innovazione, la formazione, la qualificazione professionale e le relazioni sindacali si articola in 4 uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti con decreto ministeriale di natura non regolamentare, adottato nel termine di sessanta giorni dalla data di emanazione del presente regolamento.

Art. 5 - Direzione generale per il bilancio e la programmazione economica, la promozione, la qualitą e la standardizzazione delle procedure.

1. La Direzione generale per il bilancio e la programmazione economica, la promozione, la qualitą e la standardizzazione delle procedure svolge funzioni e compiti in materia di bilancio e programmazione delle risorse finanziarie, di qualitą e standardizzazione delle procedure; cura, previa istruttoria degli Istituti culturali interessati, la promozione della conoscenza e dell'immagine dei beni e delle attivitą culturali in ambito nazionale ed internazionale.

2. Il Direttore generale in particolare:

a) cura, di norma su proposta dei direttori generali, centrali e periferici, l'istruttoria per l'elaborazione dei programmi annuali e pluriennali concernenti gli interventi ordinari e straordinari di competenza del Ministero e dei relativi piani di spesa nonchč dei programmi annuali di contributi in conto capitale, da sottoporre all'approvazione del Ministro, tenuto conto della necessitą di integrazione delle diverse fonti di finanziamento, ed attribuisce le relative risorse finanziarie, anche mediante ordini di accreditamento, agli organi competenti;

b) rileva il fabbisogno finanziario del Ministero avvalendosi dei dati forniti dalle direzioni generali, sia centrali che periferiche; in attuazione delle direttive del Ministro cura la predisposizione dello stato di previsione della spesa del Ministero, delle operazioni di variazione e assestamento, la redazione delle proposte per il disegno di legge finanziaria, l'attivitą di rendicontazione al Parlamento e agli organi di controllo;

c) cura l'istruttoria dei programmi da sottoporre al CIPE;

d) assicura il necessario supporto per dare attuazione ai programmi di ripartizione delle risorse finanziarie rinvenienti da leggi e provvedimenti, in relazione alle destinazioni per esse previste; predispone gli atti connessi con l'assegnazione delle risorse finanziarie ai vari centri di responsabilitą e ai centri di costo; coordina i programmi di acquisizione delle risorse finanziarie nazionali e comunitarie, in relazione alle diverse fonti di finanziamento;

e) analizza ed effettua il monitoraggio dei flussi finanziari; effettua il monitoraggio relativo al controllo di gestione dei vari centri di responsabilitą amministrativa al fine di analizzare l'utilizzo delle risorse finanziarie a livello centrale e periferico, anche tramite ispezioni;

f) svolge attivitą di assistenza tecnica per l'attivitą contrattuale del Ministero, monitorandone i relativi costi, gli standard ed i livelli di qualitą procedimentali e finanziari con riferimento anche ai servizi aggiuntivi;

g) provvede ad incrementare la qualitą dei servizi resi dall'amministrazione, al monitoraggio ed alla revisione della carta dei servizi, ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 286 e successive modificazioni;

h) assicura l'assistenza tecnica sulle materie giuridico-contabili di competenza dei diversi uffici centrali e periferici; predispone le relazioni tecnico- finanziarie sui provvedimenti normativi anche sulla base dei dati forniti dagli uffici competenti;

i) coordina le attivitą di ogni singola Direzione generale inerenti i profili assicurativi relativi all'assunzione in capo al Ministero dei rischi cui sono esposti i beni archeologici, architettonici, storico-artistici, etnoantropologici, archivistici e librari;

l) esercita i diritti dell'azionista, secondo gli indirizzi impartiti dal Ministro, su AR.CU.S s.p.a.;

3. Presso la Direzione generale per il bilancio e la programmazione economica, la promozione, la qualitą e la standardizzazione delle procedure opera il Nucleo per la valutazione degli investimenti.

4. La Direzione generale per il bilancio e la programmazione economica, la promozione, la qualitą e la standardizzazione delle procedure costituisce centro di responsabilitą amministrativa ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997 n. 279, e successive modificazioni. Da essa dipendono funzionalmente, per gli aspetti contabili, le direzioni regionali di cui all'articolo 17.

5. La Direzione generale per il bilancio e la programmazione economica, la promozione, la qualitą e la standardizzazione delle procedure si articola in 4 uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti con decreto ministeriale di natura non regolamentare, adottato nel termine di sessanta giorni dall'emanazione del presente regolamento.

Art. 6 - Direzione generale per i beni archeologici

1. La Direzione generale per i beni archeologici svolge le funzioni e i compiti, non attribuiti alle Direzioni regionali ed ai soprintendenti di settore ai sensi delle disposizioni in materia, relativi alla tutela di aree e beni archeologici, anche subacquei.

2. In particolare, il Direttore generale:

a) esprime il parere, per il settore di competenza, sui programmi annuali e pluriennali di intervento;

b) concorda con la Direzione generale per la qualitą e la tutela del paesaggio, l'architettura e l'arte contemporanee le determinazioni da assumere nei procedimenti di valutazione di impatto ambientale che riguardano interventi in aree o su beni archeologici;

c) autorizza il prestito di beni archeologici per mostre od esposizioni sul territorio nazionale o all'estero, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del Codice;

d) delibera l'assunzione in capo al Ministero dei rischi cui sono esposti i beni archeologici dei quali sia stata autorizzata la partecipazione a mostre ed esposizioni, sul territorio nazionale o all'estero, ai sensi dell'articolo 48, comma 5, del Codice;

e) affida in concessione a soggetti pubblici o privati l'esecuzione di ricerche archeologiche o di opere dirette al ritrovamento di beni culturali, ai sensi dell'articolo 89 del codice;

f) elabora, su proposta dei direttori generali periferici, i programmi concernenti studi, ricerche ed iniziative scientifiche in tema di catalogazione e inventariazione dei beni archeologici;

g) dichiara il rilevante interesse culturale o scientifico di mostre o esposizioni di beni archeologici e di ogni altra iniziativa a carattere culturale che abbia ad oggetto beni archeologici, ai sensi dell'articolo 48, comma 6, del Codice, ai fini dell'applicazione delle agevolazioni previste dalla normativa fiscale;

h) esprime la volontą dell'Amministrazione nell'ambito delle determinazioni interministeriali concernenti il pagamento di imposte mediante cessione di beni archeologici;

i) autorizza gli interventi di demolizione e rimozione definitiva da eseguirsi sui beni archeologici, ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettere a) e b), del Codice, fatta eccezione per i casi di urgenza, nei quali l'autorizzazione č rilasciata dalla competente Soprintendenza, che ne informa il direttore regionale e centrale;

l) provvede al pagamento del premio di rinvenimento nei casi previsti dall'articolo 92 del Codice;

m) irroga le sanzioni ripristinatorie e pecuniarie previste dal Codice per la violazione delle disposizioni in materia di beni archeologici;

n) adotta i provvedimenti in materia di acquisizioni coattive di beni culturali a titolo di prelazione, di acquisto all'esportazione e di espropriazione; rispettivamente previste agli articoli 60, 70, 95, 96, 97 e 98 del Codice;

o) adotta i provvedimenti in materia di acquisti a trattativa privata, ai sensi dell'articolo 21 del regio decreto 30 gennaio 1913 n. 363;

p) adotta i provvedimenti di competenza dell'amministrazione centrale in materia di circolazione di cose e beni culturali in ambito internazionale, tra i quali quelli di cui agli articoli 65, comma 2, lettera b), 68, comma 4, 71, comma 4, 76, comma 2, lettera e) e 82, del Codice;

q) fornisce per le materie di competenza il supporto e la consulenza tecnico- scientifica alle Direzioni regionali e alle Soprintendenze;

r) decide, per i settori di competenza, i ricorsi amministrativi previsti agli

articoli 16, 47, 69 e 128 del Codice.

3. La Direzione generale per i beni archeologici esercita la vigilanza sulle Soprintendenze speciali per i beni archeologici di Napoli e Pompei e di Roma.

4. La Direzione generale per i beni archeologici costituisce centro di responsabilitą amministrativa ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997 n. 279, e successive modificazioni.

5. La Direzione generale per i beni archeologici si articola in 7 uffici dirigenziali non generali, compresi gli Istituti speciali e nazionali; i compiti di detti Uffici sono definiti con decreto ministeriale di natura non regolamentare, adottato nel termine di sessanta giorni dall'emanazione del presente regolamento.

Art. 7 - Direzione generale per la qualitą e la tutela del paesaggio, l'architettura e l'arte contemporanee

1. La Direzione generale per la qualitą e la tutela del paesaggio, l'architettura e l'arte contemporanee svolge le funzioni e i compiti, non attribuiti alle Direzioni regionali ed ai soprintendenti di settore ai sensi delle disposizioni in materia, relativi alla qualitą ed alla tutela paesaggistica, alla qualitą ar- chitettonica ed urbanistica ed alla promozione dell'arte contemporanea.

2. In particolare, il Direttore generale:

a) esprime il parere, per il settore di competenza, sui programmi annuali e pluriennali di intervento;

b) elabora, anche su proposta delle direzioni regionali, i programmi concernenti studi, ricerche ed iniziative scientifiche in tema di inventariazione e catalogazione dei beni paesaggistici;

 

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